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Decreto ruote in vigore, monta ruote più grandi

decreto ruote omologateDal 1° ottobre è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Ruote relativo all’omologazione dei cerchi in lega per le automobili. Nello specifico, le novità introdotte dal decreto interessano tutti coloro che vogliono montare sulla propria automobile cerchi di misura diversa rispetto a quanto previsto dal libretto di circolazione.

Si tratta in effetti di una liberalizzazione, da tanto richiesta dai patiti del Tuning .

Presentato nel 2013 e prorogato fino al settembre 2015 il decreto permette di equipaggiare la vettura con questi dispositivi senza dover richiedere più il nullaosta del costruttore.

La nuova legge permette l’installazione di “ruote speciali” con diametri diversi da quelli originari (entro alcuni limiti).

Uno dei requisiti fondamentali per l’installazione di ruote di misure diverse rispetto a quelle previste dalla casa è che i cerchi in questione siano omologati dal produttore e riportino in modo evidente il numero di omologazione italiano NAD, visibile anche a pneumatico installato

Vediamo alcuni punti fondamentali del Decreto Gomme:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante: «Disposizioni
uniformi relative all’omologazione di ruote per autovetture e loro
rimorchi». Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e
dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali
definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata
ovvero unitamente ad uno o piu’ dei seguenti elementi: pneumatico
gia’ omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;

A partire dall’1 Ottobre 2015, in Italia potranno essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è l’omologazione europea UN/ECE n°124 o l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 (NAD).

Le ruote certificate secondo il regolamento europeo UN/ECE n°124 e quelle certificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno le uniche che potranno essere vendute e installate sugli autoveicoli. Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono già oggi l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.


Art. 6

Prescrizioni per l’installazione del sistema ruota
sui veicoli

1. L’installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una
dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato E, con la
quale certifica l’osservanza delle prescrizioni per l’installazione
disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti
dall’articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
2. L’installazione del sistema ruota sui veicoli non deve
comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad
altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne’ prevedere l’uso di
codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia’
previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella
documentazione di omologazione del veicolo.

ruote piu grandi

Cosa deve fare il gommista?

Dal 1 ottobre 2015, nel caso di ruote speciali (omologate NAD) sarà obbligatoria la consegna da parte del gommista del certificato di conformità rilasciato da OZ (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e della dichiarazione di corretta installazione .

Art. 7

Aggiornamento della carta di circolazione

1. L’installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a
seguito di visita e prova, l’aggiornamento della carta di
circolazione, a norma dell’articolo 78 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le
modalita’ stabilite con provvedimento della Direzione generale per la
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede
all’aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui
l’installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle
misure degli pneumatici gia’ previste in sede di omologazione del
veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del
veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell’installatore,
rilasciata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, unitamente al
certificato di conformita’, di cui all’articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 180,
comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.

Se il sistema ruota prevede misure di pneumatici già indicate nella carta di circolazione, la stessa non deve essere aggiornata, ma è sufficiente tenere a bordo del veicolo la dichiarazione dell’installatore sul corretto montaggio e il certificato di conformità. L’assenza a bordo di tali documenti comporta una sanzione amministrativa (art. 180 comma 7 e comma 8 del Codice della Strada).

Decreto ruote in vigore, monta ruote più grandi ultima modifica: 2015-10-03T15:07:27+02:00 da infogomme admin

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