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15 novembre – torna l’obbligo di pneumatici invernali o catene

Torna l’obbligo di munirsi di pneumatici invernali per tutti i veicoli a motore o di altri mezzi antisdrucciolevoli idonei alle condizioni di ghiaccio o neve, rispondenti alle normative.

Dal 15 novembre al 15 aprile, le automobili dovranno montare gli pneumatici invernali o, in alternativa, avere a bordo le catene da neve da installare in caso di bisogno.

L’obbligo deriva dalla necessità di maggiore sicurezza sulle strade che, durante il periodo invernale per neve o fenomeni di pioggia ghiacciata, possono creare situazioni di pericolo per gli automobilisti e comunque condizionare il regolare flusso del traffico.

obbligo pneumatici invernali

L’utilizzo degli pneumatici da neve è d’obbligo per tutti i veicoli eccetto i ciclomotori a due ruote e i motocicli. La normativa riguarda tutte le strade regionali e provinciali segnalate, che vengono indicate da appositi cartelli posizionati dagli Enti proprietari quali ANAS, Regione, Provincia, Comune.

Invernali o catene? Dipende

Meglio montare gli pneumatici invernali o affidarsi alle catene? Varia da caso a caso. Io per esempio abito sul mare, dove non nevica mai e non ho certo bisogno di montare pneumatici invernali. Mi sono procurato le catene solo in occasione di viaggi fuori provincia, dovendo attraversare strade che prevedono l’obbligo.

In presenza di neve o ghiaccio l’uso delle catene però è consigliato solo in alcuni casi specifici, ovvero in presenza di neve fresca e abbondante, soprattutto nei tratti in pendenza.

catene da neve

Chi abita in città soggette alla neve invernale o percorre tratti autostradali o statali di pianura, monterà certamente pneumatici invernali. Se in montagna e in alcune circostanze le catene sono fondamentali invece, nella maggior parte dei casi, una gommatura adeguata risolve moltissimi problemi ed è molto più semplice da gestire.

Cosa sono gli “pneumatici invernali” o gomme termiche?

pneumatico invernale

Si tratta di gomme specifiche che, con temperature rigide, inferiori ai 7 gradi, e non solo in presenza di neve e ghiaccio, garantiscono un livello superiore di aderenza delle ruote con il terreno e quindi maggiore sicurezza alla guida, per le altre auto e per i pedoni.

Il simbolo per identificare uno pneumatico invernale è un fiocco di neve  che si trova sul fianco destro della ruota e una tra le scritte  M+S, MS, M/S, M-S, M&S.

Gli pneumatici M+S senza fiocco di neve sono invece considerati all seasons, ovvero gomme per tutte le stagioni, che generalmente sono montate sui crossover e i SUV. Anche se gli all seasons sono leciti, l’aderenza al terreno in caso di freddo è maggiormente garantita dalle gomme da neve.

A differenza degli pneumatici invernali,  le catene sono un dispositivo di emergenza, possono essere montate solo quando l’asfalto è innevato e impongono una velocità media non superiore ai 50km/h.

Non solo catene però: è ossibile anche utilizzare i cosidetti  ”ragni” o altri dispositivi antisdrucciolevoli, se conformi alla norma UNI 11313, o alle norme ON V5117, ON V5119 o ON V5119, oppure alla norma ON V5121, normalmente riferita a “calze da neve”,  adesso valide a seguito di un ricorso presentato da un produttore e alla relativa circolare del Ministero dell’Interno.

Cosa prescrive il Codice della Strada sull’uso di pneumatici invernali o altro sistema di sicurezza in caso di neve

Sui tratti di strada e autostrada preceduti da un cartello con ruota catenata è obbligatorio:

⦁ usare gli pneumatici invernali (termici);
⦁ oppure avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli adatti alle ruote del veicolo.

Chi viaggia in assenza di questi dispositivi dove previsto dall’ apposita segnaletica commette una violazione al Codice della Strada.

La sanzione è differenziata a seconda che l’infrazione sia commessa ed accertata nei centri urbani o fuori da centri urbani.

  • Nel centro abitato la sanzione amministrativa minima è di 41,00 euro, come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del CDS
  • fuori dai centri abitati la sanzione amministrativa minima è pari ad 85,00 euro, come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del CDS.

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

In autostrada la multa va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro.

Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo.

Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento, si ha diritto ad una riduzione del 30%.

15 novembre – torna l’obbligo di pneumatici invernali o catene ultima modifica: 2017-11-12T14:56:33+01:00 da infogomme admin

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